«Deve, preliminarmente, osservarsi che la Regione Campania si è dotata di una propria disciplina elettorale con Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (entrata in vigore il 15 aprile 2009) – dunque successiva alla legge statale n. 165 del 2004 ed alla legge Costituzionale n. 1/1999 – ed ha previsto all’art. 1, comma 1 che “1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto”». Questa una delle motivazioni a supporto del ricorso presentato dal governo contro la legge “Salva De Luca” della Regione Campania. «Avendo, quindi, la Regione Campania adottato una propria legge elettorale (n. 4/2009) ed uno Statuto (legge n. 6/2009) che hanno previsto l’elezione diretta del Presidente della Giunta ragionale a suffragio universale e diretto, non vi è nessuna ragione per escludere l’operatività del divieto di terzo mandato consecutivo a chi ne abbia già svolti due sulla base della legislazione regionale elettorale», si legge ancora. Dunque, «Il rinvio operato dalla legge regionale alle “altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia” costituisce ulteriore ragione della doverosa applicazione del principio di cui all’art. 2, c. 1, lett. f), 1. n. 165/2004 che rappresentava, all’atto dell’entrata in vigore della legge elettorale regionale, una disposizione vigente in materia»
EVITARE CONCENTRAZIONE DI POTERE
«Una siffatta tipologia di divieto, invero, risulta funzionale all’esigenza di prevenire il rischio di concentrazione e di personalizzazione del potere», evidenzia l’avvocatura dello Stato nel ricorso. Altrettanto evidente è che eventuali deroghe regionali al principio fondamentale del divieto dei tre mandati consecutivi – anche se di natura transitoria – non potrebbero essere giustificate neppure dal favor per il diritto di elettorato passivo».
IL PRECEDENTE
«Nella recente sentenza n. 196/2024, sempre relativa alla disciplina del divieto di tre mandati consecutivi per l’elezione dell’organo di vertice degli Enti locali, codesta Corte Costituzionale ha ribadito i seguenti principi: l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali». Ed ancora si legge, «La previsione del divieto del terzo mandato quale principio fondamentale di legislazione concorrente risponde alla ratio di imporre una disciplina uniforme e inderogabile su tutto il territorio nazionale, ammettendo sì, come accade in ogni materia di legislazione concorrente, diverse articolazioni di dettaglio in ambito regionale, senza, tuttavia, sacrificare l’istanza unitaria portata dalla disposizione statale». «Se si ammettesse che le Regioni siano libere di differire l’operare del divieto della non rieleggibilità dopo il secondo mandato consecutivo, e se addirittura si concedesse che il principio debba essere necessariamente e formalmente recepito dalla legislazione regionale per essere operante, senza peraltro porre alcun termine al recepimento, ne deriverebbe che le Regioni resterebbero del tutto libere di ridimensionarne la portata precettiva e, addirittura, di rinviarne l’attuazione sine die».